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Sez. 4, Sentenza n. 4865 del 22/03/1981 Ud. (dep. 23/05/1981) Rv. 148971 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - ISTRUZIONE SOMMARIA - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - MOMENTO D'INSORGENZA DELL'OBBLIGO - ELEMENTI INDIZIANTI DI UN FATTO REATO E PERSONA CONTRO LA QUALE PROCEDERE - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148971-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - ISTRUZIONE SOMMARIA - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - MOMENTO D'INSORGENZA DELL'OBBLIGO - ELEMENTI INDIZIANTI DI UN FATTO REATO E PERSONA CONTRO LA QUALE PROCEDERE - NECESSITA - FATTISPECIE.*

In tema d'infortunio sul lavoro, l'Obbligo di inviare la comunicazione giudiziaria non sorge per il giudice all'atto della ricezione della denunzia di infortunio, redatta dal datore di lavoro. Esso sussiste soltanto nel momento in cui l'autorita giudiziaria raggiunga l'acquisizione di elementi indizianti, tali da indicare la configurazione di un fatto reato, perseguibile di ufficio (o a querela), e la persona contro la quale si deve procedere. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto che l'Obbligo fosse sorto soltanto a seguito dei chiarimenti forniti dall'infortunato). (Conf mass n 144659; (Conf mass n 134936; (Conf mass n 131231; (Conf mass n 127920).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)