Sez. 1, Sentenza n. 366 del 04/02/1980 Cc. (dep. 13/03/1980) Rv. 144659 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - MOMENTO GENETICO DELL'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - CONCRETI ELEMENTI DI REITA - NECESSITA - FATTISPECIE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - IN GENERE - MOMENTO GENETICO DELL'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - CONCRETI ELEMENTI DI REITA - NECESSITA - FATTISPECIE.*
L'Obbligo della comunicazione giudiziaria insorge nel momento in cui a carico d'una persona emergano elementi concreti di reita che non possono certamente identificarsi con elementi labili o sospetti. (nella specie si e ritenuto che l'esame esterno e l'autopsia del cadavere non sempre siano Atti da determinare in un soggetto l'insorgenza della qualita di indiziato con la conseguente operativita del regime garantistico e, dunque, della comunicazione giudiziaria, che di quel regime e tipica espressione).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)