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Sez. 3, Sentenza n. 4242 del 19/07/1982 (Rv. 422219 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - FONDO - NOZIONE - NATURA AGRICOLA DEL FONDO CON RELATIVO FABBRICATO DI VALORE SUPERIORE A QUELLO DEL TERRENO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422219-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - FONDO - NOZIONE - NATURA AGRICOLA DEL FONDO CON RELATIVO FABBRICATO DI VALORE SUPERIORE A QUELLO DEL TERRENO - CONFIGURABILITÀ.*

In tema di prelazione e riscatto agrari, disciplinati dalla legge 26 maggio 1965 n. 590 e 14 agosto 1971 n. 817, il termine "fondo" va inteso nel senso di qualsiasi estensione di terreno, anche se di modesta entità e di valore limitato, che abbia, ai fini della coltivazione, una propria autonomia colturale e produttiva, e la natura agricola di un terreno sul quale insista un fabbricato non può essere esclusa in base al semplice rilievo che il valore del fabbricato sia superiore a quello del terreno, in quanto, poiché la distinzione fra cose principali e pertinenze si fonda su di un criterio non economico ma funzionale, la circostanza anzidetta non è da sola sufficiente - in Mancanza dell'accertamento delle caratteristiche di tali beni - per stabilire quale dei due sia destinato alla maggiore utilità o comodità di sfruttamento dell'altro. (V 2347/81, mass n 413300).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)