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Sez. L, Sentenza n. 8180 del 07/04/2006 (Rv. 588516 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE | Liquidazione dell'indennità di anzianità prevista dall'art. 5 della legge n. 297 del 1982 - Sistema di calcolo - Trattamento di fine rapporto - Diversità di calcolo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588516-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE

L'art. 5 della legge 31 maggio 1982, n. 297 ha la funzione di conservare, per i rapporti in corso all'ingresso del nuovo sistema, le modalità liquidatorie del previgente sistema e, in particolare, l'applicabilità della previgente normativa alla frazione di biennio maturata sotto il relativo rigore. A tal riguardo, il sistema di calcolo dell'indennità di fine rapporto è radicalmente diverso da quello del tfr. Ne consegue che - come nel caso di specie - l'applicazione della norma contrattuale ha l'effetto che il dipendente vede inserita nell'indennità di anzianità la frazione di scatto in corso di maturazione, mentre nel trattamento di fine rapporto viene poi inserito nelle retribuzioni da assumere a base di calcolo l'intero scatto; ne consegue, altresì, che non vi è sovrapposizione di pagamenti, perché i sistemi di calcolo non sono né omogenei, né paragonabili.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)