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Sez. L, Sentenza n. 3385 del 06/03/2003 (Rv. 560954 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE | Inclusione ex c.c.n.l. per i dipendenti da società concessionarie di autostrade dei ventiquattresimi dello scatto di anzianità maturato sino al 31 maggio 1982 - Prosecuzione del rapporto oltre tale data - Influenza - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560954-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE

La liquidazione dell'indennità di anzianità al 31 maggio 1982, prevista dall'art. 5, primo comma, legge n. 297 del 1982, per i lavoratori il cui rapporto sia iniziato prima dell'entrata in vigore della stessa legge, pur operando con effetti contabili nell'ambito di un rapporto che permane in vita, si fonda su una censura che, ai fini della liquidazione della stessa indennità, ha efficacia del tutto analoga alla risoluzione reale. Pertanto, l'art. 22, comma quinto, del c.c.n.l. per i dipendenti da società concessionarie di autostrade - il quale, per il caso di risoluzione del rapporto non per giusta causa, prevede il computo nell'indennità di anzianità dei ventiquattresimi dello scatto di anzianità maturato sino alla data della risoluzione stessa - è applicabile anche ai fini della determinazione, ai sensi della citata norma di legge, dell'indennità di anzianità spettante per il periodo lavorativo sino alla predetta data del 31 maggio 1982.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)