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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 05/02/1996 (Rv. 495726 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO | Disciplina generale di cui agli artt. 1456 e 1457 cod. civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1996-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495726-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

La disposizione dell'art. 1901, comma terzo, cod. civ. - secondo cui nel caso di mancato pagamento dei premi, il contratto di assicurazione è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui la rata o il premio sono scaduti, non agisce per la riscossione - è applicabile ancorché le parti non abbiano contrattualmente stipulato una clausola risolutiva espressa o non abbiano apposto un termine essenziale di adempimento; con la conseguenza che, in materia di risoluzione del contratto di assicurazione per inadempimento dell'assicurato non trova applicazione la disciplina generale di cui agli artt. 1456 e 1457 cod. civ., la quale presuppone un regolamento convenzionale delle ipotesi di risoluzione per inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)