Sez. 1, Sentenza n. 6157 del 22/05/1992 (Rv. 477333 - 01)
Assicurazione - Contratto di assicurazione - Premio - Mancato pagamento - In genere | Mancato pagamento del premio o della prima rata - Conseguenze - Rate successive - Mancato pagamento - Conseguenze - Azione giudiziaria per la riscossione del premio o delle rate scadute - Mancata proposizione da parte dell'assicuratore - Conseguenze.
Assicurazione - Contratto di assicurazione - Premio - Mancato pagamento - In genere
Nel contratto di assicurazione, il mancato pagamento del premio, o della prima rata di esso, determina, a norma del primo comma dell'art. 1901 cod. civ., la sospensione immediata dell'efficacia del contratto, mentre, ove il pagamento sia effettuato e l'assicurazione, secondo le intese contrattuali, abbia avuto regolare corso per un certo periodo di tempo, il mancato pagamento delle rate successive costituisce inadempimento sopravvenuto e comporta l'applicabilità del secondo comma del citato art. 1901, per il quale l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. La protrazione dell'inadempienza dell'assicurato e la mancata proposizione da parte dell'assicuratore dell'azione giudiziaria per la riscossione, a norma del terzo comma dello stesso articolo, determinano "ope legis" la risoluzione del contratto, indipendentemente da iniziative od attività di parte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)