Sez. 3 - , Sentenza n. 18944 del 31/07/2017 (Rv. 645375 - 02)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE | Giudizio di risarcimento per diffamazione – Sospensione del giudizio ex art. 3 della l. n. 140 del 2003 - "Dies a quo" per il decorso del termine per la riassunzione – Conoscenza dell’atto - Necessità - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE
Il giudizio di diffamazione sospeso ai sensi dell’art. 3 della l. n. 140 del 2003 deve essere riassunto entro il termine previsto dall’art. 297 c.p.c.: detto termine, tuttavia, non decorre dalla cessazione della causa di sospensione ove la parte interessata non ne abbia conoscenza, atteso che la stessa non è tenuta ad avere contezza del momento di ricezione degli atti da parte della Camera di appartenenza del presunto autore della violazione, trattandosi di un evento esterno al processo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 297 CORTE COST., Legge 20/06/2003 num. 140 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)