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Sez. 3, Sentenza n. 25739 del 05/12/2014 (Rv. 633644 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE | Diffamazione a mezzo stampa - Giudizio risarcitorio - Eccezione di insindacabilità delle opinioni espresse ex art. 68, primo comma, Cost. - Istanza di insindacabilità presentata dal parlamentare alla Camera di appartenenza - Richiesta di sospensione del giudizio - Mancato accoglimento - Stasi del giudizio fino alla scadenza del termine per la deliberazione della Camera - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633644-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE

In tema di azione risarcitoria da diffamazione a mezzo stampa, ove l'autore dell'articolo eccepisca, nella comparsa di costituzione in appello, l'insindacabilità delle opinioni da lui espresse ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., perché parlamentare, chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Camera di appartenenza sull'istanza di insindacabilità da lui direttamente proposta ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, il mancato accoglimento della richiesta di sospensione non integra un vizio procedurale qualora la corte di appello, prima di decidere il merito della controversia, attenda la scadenza del termine massimo di 120 giorni per la pronuncia del ramo del Parlamento sull'istanza, dovendosi escludere che, in assenza di una deliberazione della Camera, la decisione giurisdizionale sull'esistenza o meno della prerogativa ex art. 68 Cost. resti preclusa da una "pregiudizialità parlamentare", priva di riscontro nell'ordinamento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 68, Legge 20/06/2003 num. 140 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 596 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)