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Sez. 1, Sentenza n. 11085 del 10/10/1992 (Rv. 478856 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Organi - Commissario liquidatore - Operazioni, poteri e responsabilità - Poteri - In genere | Dichiarazione dello stato di insolvenza della impresa - Richiesta - Ministero di un difensore e autorizzazione dell'autorità governativa - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478856-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Organi - Commissario liquidatore - Operazioni, poteri e responsabilità - Poteri - In genere

Il commissario liquidatore di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, che chieda la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa (artt. 195, 202 della legge fallimentare), non ha bisogno del ministero di un difensore, potendo le istanze di fallimento essere proposte anche personalmente, né deve essere autorizzato dall'autorità governativa, atteso che, in mancanza di una contraria previsione normativa, vale la regola della libertà dell'organo di autodeterminarsi nell'ambito della propria competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 198, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 198, Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 202 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)