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Sez. 1, Sentenza n. 3694 del 16/02/2007 (Rv. 595273 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CONTROLLI DELL'AUTORITÀ GOVERNATIVA - GESTIONE COMMISSARIALE | Disciplina previgente al d.lgs. n. 5 del 2003 - Causa di scioglimento - Divieto di nuove operazioni - Commissario governativo - Applicabilità.
Stato
decisa il 2007-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595273-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CONTROLLI DELL'AUTORITÀ GOVERNATIVA - GESTIONE COMMISSARIALE

In forza del rinvio operato (nel sistema previgente al d.lgs. n. 5 del 2003) dall'art. 2516 cod. civ. alle norme dettate per la liquidazione delle società per azioni, trova applicazione anche per le società cooperative l'art. 2449 cod. civ., che sancisce il divieto di nuove operazioni quando si sia verificata una causa di scioglimento e afferma la responsabilità illimitata e solidale degli amministratori per gli affari intrapresi in violazione di tale divieto. La norma si applica altresì alla gestione del commissario governativo, che, prevista quale mezzo di rapido intervento in caso di irregolarità di funzionamento, non si sottrae ai limiti dell'attività dell'impresa costituita in forma societaria nei confronti dei terzi e alla disciplina generale dell'insolvenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2449, Cod. Civ. art. 2516, Cod. Civ. art. 2539, Cod. Civ. art. 2543

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)