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Sez. 3, Sentenza n. 284 del 08/02/1964 (Rv. 300346 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO DELLA PROPOSIZIONE - PRESENTAZIONE - RISPETTIVE FASI GIUDIZIALI - INTERVENTO DEL PM - CONDIZIONI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - INTERPELLO DELLA PARTE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1964-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300346-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO DELLA PROPOSIZIONE - PRESENTAZIONE - RISPETTIVE FASI GIUDIZIALI - INTERVENTO DEL PM - CONDIZIONI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - INTERPELLO DELLA PARTE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - CONSEGUENZE.*

In ordine alla querela in via incidentale, occorre distinguere la proposizione, a seguito della quale il giudice interpella la parte, che ha prodotto il documento, se intende valersene, dalla presentazione, che e autorizzata dal giudice in conseguenza della risposta affermativa (o del silenzio) e dell'accertamento della Rilevanza processuale del documento. La fase della proposizione (iudicium rescindens) e separata da quella diretta ad accertare la sussistenza della dedotta falsita, dopo che il giudice abbia deciso sulla Rilevanza del documento, autorizzando la presentazione della querela (iudicium rescissorium)' ed e soltanto in quest'ultima fase che e necessario l'intervento del PM ravvisando in esso una speciale garanzia da osservarsi, nell'interesse pubblico, nel procedimento incidentale, e non gia nella causa principale. In grado di appello, a norma dell'art.355 cod.proc.civ., spettano al collegio il giudizio di Rilevanza, con il potere di disporre la sospensione del processo, ed il giudizio preliminare sulla ritualita della proposizione della querelĂ  ed e dopo il giudizio positivo di Rilevanza che, sospeso il processo, la causa di falso deve essere riassunta davanti al giudice competente, che e in ogni caso il tribunale. Ma, l'interpello della parte, che ha prodotto il documento, riflette un momento anteriore al giudizio anzidetto, e, non avendo alcun effetto decisorio, rientra nei poteri dell'istruttore, nel senso che se la risposta e affermativa (o se la parte serba il silenzio) segue la pronuncia del collegio sulla Rilevanza e la sospensione del processo, mentre se e negativa il documento non e piu utilizzabile, e la causa principale deve essere decisa in base alle altre prove, gia acquisite o ancora da acquisirsi nel suo corso ulteriore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)