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Sez. 3, Sentenza n. 688 del 28/01/1984 (Rv. 432945 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO - ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI DEL GIUDIZIO DI FALSO - OBBLIGO DEL GIUDICE D'APPELLO - RISCONTRO DI TALI PRESUPPOSTI - CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO D'APPELLO - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432945-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO - ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI DEL GIUDIZIO DI FALSO - OBBLIGO DEL GIUDICE D'APPELLO - RISCONTRO DI TALI PRESUPPOSTI - CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO D'APPELLO - OBBLIGATORIETÀ.*

La Corte d'appello, davanti alla quale sia stata proposta querela di falso, è tenuta ex art. 355 cod. proc. civ. a compiere una indagine preliminare volta ad accertare l'esistenza o meno dei presupposti, che giustificano l'introduzione del giudizio di falso, e cioè se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 cod. proc. civ., e se il documento impugnato di falsità sia rilevante per la decisione della causa. A seguito dell'esito positivo di detta indagine, la Corte non può decidere in merito all'incidente, ma deve sospendere il procedimento di appello, per consentire la riassunzione della causa di falso davanti al tribunale in guisa che il relativo giudizio possa svolgersi con la garanzia del doppio grado di giurisdizione. (V 284/64, mass n 300346; (V 2280/68, mass n 334557; (V 1763/83, mass n 426605).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)