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Sez. 5 - , Sentenza n. 48092 del 17/10/2019 Cc. (dep. 26/11/2019) Rv. 277651 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di inquinamento probatorio - Occultamento del profitto del reato - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277651-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure cautelari personali, ogni attività tesa ad occultare l'apprensione del profitto del reato - e dunque il suo concreto accertamento - rileva non solo sul piano del pericolo di reiterazione del reato, ma anche su quello del pericolo di inquinamento probatorio, ma i comportamenti selezionati a tale ultimo fine devono essere autonomi rispetto a quello che integra il reato per cui si procede nei confronti dell'indagato, poiché, altrimenti, nell'ipotesi del riciclaggio e dei reati similari, l'esigenza di cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. dovrebbe ritenersi sussistere sempre e per definizione, in palese contrasto con il disposto normativo che richiede la concretezza e attualità del pericolo.(Fattispecie in tema di occultamento del profitto del reato di bancarotta, nella quale la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del riesame che non evidenziava condotte sintomatiche successive al momento nel quale l'indagata aveva preso cognizione della pendenza del procedimento penale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)