Sez. 2, Sentenza n. 31340 del 16/05/2017 Cc. (dep. 22/06/2017) Rv. 270670 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di inquinamento della prova - Riferimento a specifico contegno dell'indagato - Correttezza del comportamento per lungo tempo dopo la conoscenza dell'apertura dell'indagine - Rilevanza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di misure cautelari personali, la concretezza ed attualità del pericolo di inquinamento probatorio di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, deve essere esclusa qualora l'indagata non abbia tenuto, per un protratto lasso temporale dal momento della conoscenza delle indagini, alcuna condotta volta a pregiudicare l'integrità o la genuinità della prova. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva applicato all'imputata, maestra, la misura cautelare in relazione al reato di maltrattamenti aggravati su minori, affermando che il decorso di nove mesi dalla conoscenza dell'indagine, senza alcun comportamento teso ad alterare la acquisizione probatoria, era indice dell'assenza della predetta esigenza cautelare, e la manifestazione spontanea di solidarietà all'indagata da parte di alcuni genitori non poteva essere interpretato come un tentativo di avvicinare testi a fini di alterazione della prova).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)