Sez. 5, Sentenza n. 6808 del 31/03/2005 (Rv. 582396 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE | Edifici di interesse storico o artistico - Imponibile - Determinazione - Disciplina ex art. 11 legge n. 413 del 1991 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE
In tema di imposte sui redditi ed in ipotesi di determinazione dell'imponibile relativo agli edifici di interesse storico od artistico, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - secondo cui il reddito relativo a tali immobili è "in ogni caso" determinato mediante la minore tra le tariffe d'estimo della zona, quindi a prescindere dal fatto che essi siano goduti direttamente dal proprietario oppure no, ed, in tal caso, senza che rilevi il regime di locazione del bene -, è manifestamente infondata, sia in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 (Corte cost., ord. n. 170 del 2004 e sent. n. 346 del 2003), che in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto per le norme di agevolazione tributaria, che hanno struttura e finalità premiali, è inevitabile che si incorra nella "flessibilità delle determinazioni del momento attuativo e indeterminabilità della spesa" (così la sent. n. 384 del 1991 della Corte costituzionale).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 81, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)