Sez. 5, Sentenza n. 19519 del 29/09/2004 (Rv. 577409 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE | Edifici di interesse storico o artistico - Imponibile - Determinazione - Disciplina ex art. 11, secondo comma, della legge n. 413 del 1991 - Applicabilità esclusiva - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE
In tema di imposte sui redditi ed in ipotesi di determinazione dell'imponibile rispetto agli edifici di interesse storico od artistico, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - secondo cui il reddito relativo a tali immobili è "in ogni caso" determinato mediante la minore tra le tariffe d'estimo della zona, quindi a prescindere dalla locazione del bene a canone superiore - che non contrasta nemmeno con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, poiché è inserito nel capo IV (riguardante, tra l'altro, gli adempimenti di carattere strumentale), del titolo I della medesima legge, riservato "alle disposizioni per contrastare l'evasione fiscale ed allargare la base imponibile" e fa parte del più ampio ed articolato sistema normativo, complessivamente delineato dalla citata legge "per ampliare le basi imponibili" e per "razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento" e, quindi, in una prospettiva di incremento e non già di riduzione di gettito per l'erario.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 81 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)