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Sez. 1, Sentenza n. 1207 del 13/02/1985 (Rv. 439326 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - QUESTIONI INSORGENTI PER EFFETTO DI MODIFICAZIONI DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA - DEDUCIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI RINVIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 14 DEL R.D. N. 1127 DEL 1939, IN TEMA DI NULLITÀ DEI BREVETTI PER INVENZIONI DI MEDICAMENTI, EMESSA ANTERIORMENTE ALLA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PRESE NEL PRECEDENTE GRADO DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1985-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439326-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - QUESTIONI INSORGENTI PER EFFETTO DI MODIFICAZIONI DELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA - DEDUCIBILITÀ PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI RINVIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 14 DEL R.D. N. 1127 DEL 1939, IN TEMA DI NULLITÀ DEI BREVETTI PER INVENZIONI DI MEDICAMENTI, EMESSA ANTERIORMENTE ALLA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PRESE NEL PRECEDENTE GRADO DI APPELLO.*

Le questioni che insorgano per effetto di modificazioni della disciplina legislativa sono deducibili per la prima volta in Sede di rinvio, non ostandovi il divieto di cui all'art. 394 cod. proc. civ., solo quando le modificazioni medesime siano intervenute in un momento successivo a quello della possibile allegazione nelle pregresse fasi del processo, e sempreché vengano invocate a sostegno delle domande e delle eccezioni già ritualmente introdotte in causa e devolute alla cognizione del giudice di rinvio. (nella specie, in controversia promossa per denunciare la violazione di brevetto per prodotto farmaceutico, il giudizio di rinvio verteva sull'accertamento del requisito della novità intrinseca dell'invenzione. La S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto che il convenuto non poteva dedurre per la prima volta la liceità del proprio comportamento fino alla sentenza della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 14 del R.d. 29 giugno 1939 n. 1127 in tema di nullità dei brevetti per invenzioni di medicamenti, trattandosi di sentenza anteriore alla precisazione delle conclusioni nel precedente grado d'appello, né poteva invocare la nuova disciplina del d.P.R. 22 giugno 1979 n. 338, successiva a detto giudizio d'appello, per far valere pretese, quali quelle contemplate dagli artt. 2 ed 84 del decreto medesimo, estranee all'oggetto del giudizio di rinvio). (V 3312/83, mass n 428203).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 14 CORTE COST., DPR 22/06/1979 num. 338 art. 2, DPR 22/06/1979 num. 338 art. 84

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)