Sez. 2, Sentenza n. 3312 del 14/05/1983 (Rv. 428203 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - EFFETTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - EFFETTI.*
Nel giudizio di rinvio conseguente a Cassazione della sentenza impugnata per vizi di motivazione, il giudice di rinvio può non solo valutare liberamente i fatti già accertati bensì pure indagare su altri fatti ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronunzia da emettere in sostituzione di quella cassata, ma siffatta indagine deve essere espletata entro i limiti segnati dalle preclusioni e decadenze già verificatesi, ostative a nuove attività assertive o probatorie, salve unicamente le ipotesi di ius superveniens o di nuove conclusioni rese necessarie come conseguenza della sentenza di Cassazione o di fatti nuovi impeditivi, estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse. (V 81/83, mass n 424885; (V 5567/82, mass n 423309; (V 4816/82, mass n 422807; (V 1182/80, mass n 404672).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)