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Sez. 2, Sentenza n. 8356 del 12/02/1990 Ud. (dep. 06/06/1990) Rv. 184601 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - SOGGETTO NON PUNIBILE AI SENSI DELL'ART. 80 LEGGE N. 685 DEL 1975 - OBBLIGO DI TESTIMONIANZA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184601-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - SOGGETTO NON PUNIBILE AI SENSI DELL'ART. 80 LEGGE N. 685 DEL 1975 - OBBLIGO DI TESTIMONIANZA - SUSSISTENZA.*

L'art. 82 legge 22 dicembre 1975 n. 685, nonostante il generico richiamo, prevede una deroga soltanto al terzo comma dell'art. 348 e secondo comma dell'art. 465 cod. proc. pen., i quali stabiliscono il divieto di assumere come testimoni gli imputati dello stesso reato o di reato connesso, anche se prosciolti o condannati, salvo che il proscioglimento sia stato pronunziato in giudizio per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. In base a tale deroga i soggetti dichiarati non punibili ex art. 80 legge n. 685/1975 si aggiungono ai predetti prosciolti in giudizio come obbligati a deporre nonostante il rapporto di connessione, che, per i soggetti dichiarati non punibili, è limitato ai processi relativi ai fatti che possono portare alla individuazione di persone o organizzazioni dedite all'illecito traffico di droga. (V mass n 183676; (V mass n 183183).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 465 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)