Sez. L, Sentenza n. 14682 del 13/11/2000 (Rv. 541618 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Indennizzabilità - Estremi - Fattispecie relativa a lavoratore infortunatosi tornando dal luogo di lavoro con mezzi pubblici di trasporto.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (nel regime precedente alla riforma di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38), il requisito dell'occasione di lavoro implica la rilevanza di ogni esposizione al rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, assumendo così il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio tutelato e il rischio elettivo quello di limite della copertura assicurativa, esclusa, invece, ogni rilevanza autonoma del grado maggiore o minore del rischio; ne consegue che ai fini dell'indennizzabilità di un infortunio occorso, lungo il percorso tra il luogo della propria dimora e il luogo di prestazione dell'attività lavorativa fuori sede, è necessario considerare che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada, ed altresì che il rischio generico connesso all'impiego dei mezzi pubblici di trasporto assume una connotazione eziologica professionale, tanto da diventare rischio generico aggravato, allorché tale impiego sia imposto dalla necessità per il lavoratore di raggiungere il posto di lavoro o di ritornare presso la propria dimora. (Nella specie è stato ritenuto l'indennizzabilità dell'infortunio in "itinere" occorso in occasione dello spostamento dal posto di lavoro all'abitazione in un'ipotesi in cui il lavoratore aveva fatto uso del mezzo di trasporto pubblico).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)