Sez. 4, Sentenza n. 4060 del 20/12/1988 Ud. (dep. 20/03/1989) Rv. 180838 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - DETERMINAZIONE RIMESSA ALLA DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - INTERESSE DELLE PARTI A DOLERSI DELL'AMMONTARE DELLA PROVVISIONALE - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - DETERMINAZIONE RIMESSA ALLA DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - INTERESSE DELLE PARTI A DOLERSI DELL'AMMONTARE DELLA PROVVISIONALE - ESCLUSIONE.*
La pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in Sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in Sede civile. La Determinazione dell'ammontare della provvisionale è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto e le parti non hanno interesse a dolersi di essa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)