Sez. 1, Sentenza n. 2378 del 30/06/1969 (Rv. 341828 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - FISSAZIONE CON LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DEI CRITERI IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO -QUESTIONI PRELIMINARI O PREGIUDIZIALI DEDOTTE O DEDUCIBILI O RILEVABILI D'UFFICIO - DECISIONE DEFINITIVA IMPLICITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - FISSAZIONE CON LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO DEI CRITERI IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO -QUESTIONI PRELIMINARI O PREGIUDIZIALI DEDOTTE O DEDUCIBILI O RILEVABILI D'UFFICIO - DECISIONE DEFINITIVA IMPLICITA.*
Quando una sentenza della Corte di Cassazione, nel pronunciare l'annullamento con rinvio, ha stabilito in concreto, con efficacia vincolante per il giudice inferiore, i criteri in judicando e in procedendo che debbono informare la risoluzione della causa, tutte le questioni che potevano e dovevano essere dedotte in Sede di legittimita ad essere rilevate d'ufficio, debbono intendersi implicitamente decise, in via definitiva dalla Corte regolatrice, quale presupposto necessario e inderogabile. E cio perche la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice cui la controversia e rimessa non solo in relazione al principio di diritto affermato, ma anche per quanto attiene ai necessari presupposti di fatto da ritenersi implicitamente accertati, in via definitiva, nelle pregresse fasi di merito, al pari delle questioni che avrebbero dovuto essere proposte dalle parti o sollevate d'ufficio, quale presupposto logico e giuridico della pronunzia medesima.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)