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Sez. 3, Sentenza n. 3512 del 04/12/1971 (Rv. 355156 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - FISSAZIONE DEI CRITERI 'IN IUDICANDÒ ED 'IN PROCEDENDÒ - QUESTIONI DEDUCIBILI O RILEVABILI D'UFFICIO - IMPLICITA DECISIONE DEFINITIVA.*
Stato
decisa il 1971-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355156-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - POTERI DEL GIUDICE - PER VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO - FISSAZIONE DEI CRITERI 'IN IUDICANDÒ ED 'IN PROCEDENDÒ - QUESTIONI DEDUCIBILI O RILEVABILI D'UFFICIO - IMPLICITA DECISIONE DEFINITIVA.*

Quando una sentenza della Corte di Cassazione ha fissato, con effetto vincolante per il giudice di rinvio, i criteri in iudicando e in procedendo che devono informare la risoluzione della causa, tutte le questioni che potevano o dovevano essere dedotte in Sede di legittimita od essere rilevate di ufficio debbono intendersi implicitamente decise, in via definitiva, dalla Corte regolatrice quale presupposto necessario ed inderogabile della sua decisione. (V 1090'70, mass n 346639; 2378'69, mass n 341828).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)