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Sez. L, Sentenza n. 1429 del 12/02/1991 (Rv. 470879 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere. | Trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da imprese edili ed affini - Spettanza ai lavoratori del settore lapideo - Esclusione - Somme versate ai lavoratori di detto settore - Compensazione con credito non ancora sorto relativo ad integrazioni salariali - Inammissibilità - Art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470879-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere.

Il trattamento speciale di disoccupazione previsto dall'art. 9 della legge 6 agosto 1975 n. 427 in favore dei lavoratori, impiegati ed operai, "licenziati da imprese edili ed affini, anche artigiane", non spetta ai lavoratori del settore lapideo, non potendo questo considerarsi "affine" a quello dell'edilizia, come dimostrato dal fatto che il titolo primo della legge menziona le aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei unitamente alle aziende dell'edilizia e "affini", mentre il titolo secondo (di cui fa parte il citato art. 9) menziona soltanto le "imprese edili ed affini". Le somme percepite dai lavoratori del settore lapideo a titolo di trattamento speciale di disoccupazione sono oggetto di un debito cui non può essere opposto in compensazione giudiziale il credito (non ancora sorto) relativo ad integrazioni salariali eventualmente spettanti agli stessi lavoratori, restando altresì esclusa, in ordine all'indebito predetto, l'applicabilità sia dell'art. 80 del r.d. 28 agosto 1924 n. 1422 che dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88, atteso che tali norme eccezionali concernono esclusivamente la materia delle pensioni.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 06/08/1975 num. 427 art. 9, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)