Sez. L, Sentenza n. 10696 del 13/10/1995 (Rv. 494227 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Irripetibilità di somme indebitamente versate - Disciplina ex art. 52 legge n. 88 del 1989 - Ambito di applicazione - Fattispecie relativa ad indebita corresponsione di trattamento speciale di disoccupazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
La disposizione dettata, in tema di irripetibilità della somme indebitamente percepite, dall'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale (nella specie la S.C. ha ritenuto l'inapplicabilità della norma indicata nel caso di indebita corresponsione di somme a titolo di trattamento speciale di disoccupazione, previsto dall'art. 8, primo comma, della legge 5 novembre 1968 n. 1115).
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)