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Sez. L, Sentenza n. 21540 del 15/10/2007 (Rv. 600142 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Azione di regresso per le prestazioni erogate - Legittimazione passiva del subappaltatore - Sussistenza - Mera esecuzione di disposizioni dell'appaltatore - Responsabilità del subappaltatore - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600142-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

Il subappaltatore, anche se attua lavori precedentemente appaltati ad altri, assume con l'autonoma gestione del lavoro la piena responsabilità di quanto si svolge nel luogo di lavoro, e pertanto risponde del danno causato a suoi dipendenti da fatti materialmente effettuati da terzi; l'eventuale ingerenza dell'appaltatore nel luogo di lavoro dell'impresa subappaltante esclude la responsabilità del subappaltatore soltanto se questi divenga un suo mero esecutore. Ne consegue che l'azione di rivalsa che l'INAIL può esercitare in relazione alle prestazioni erogate all'infortunato legittimamente si indirizza nei confronti del subappaltatore.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)