Sez. 2, Sentenza n. 3659 del 13/02/2009 (Rv. 606654 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEI SUBAPPALTATORI | Natura di obbligazione "di risultato" - Conseguenze - Realizzazione di progetto altrui - Obblighi del subappaltatore - Vizi imputabili a errori delle direttive ricevute - Obbligo di tempestiva denuncia al subcommittente - Sussistenza - Esenzione da responsabilità - "Nudus minister" - Limiti.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEI SUBAPPALTATORI
In materia di contratto di subappalto, poiché l'obbligazione assunta dal subappaltatore ha ugualmente natura di obbligazione "di risultato" e non di mezzi, anche nel caso di affidamento dell'incarico sulla base di un progetto già predisposto, la diligenza nell'adempimento deve essere valutata in base ai criteri dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ.; ne consegue che permane l'obbligo del subappaltatore di segnalare al subcommittente gli inconvenienti derivanti dalle direttive ricevute, riducendosi il ruolo del subappaltatore al rango di "nudus minister", come tale esente da responsabilità, soltanto nell'estrema ipotesi di conferma delle precedenti disposizioni nonostante detta segnalazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1667
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)