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Sez. L - , Ordinanza n. 28788 del 30/11/2017 (Rv. 646508 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE | Giudicato su legittimità licenziamento - Condanna del datore di lavoro per danno all'immagine ed esistenziale del lavoratore - Assorbimento - Esclusione - Fondamento - Pubblico impiego contrattualizzato - Applicabilità.
Stato
decisa il 2017-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646508-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE

L'efficacia retroattiva del giudicato (interno o esterno), che affermi la legittimità del licenziamento di un lavoratore, non travolge la disposta condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno all'immagine nonché del danno esistenziale del dipendente, in quanto si tratta di danni derivanti da comportamenti datoriali collegati al rapporto di lavoro da un nesso di mera occasionalità ed integranti una violazione del generale principio del "neminem laedere", riconosciuti al danneggiato non nella sua qualità di lavoratore ma come persona. Tale principio si applica anche nei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato, ove vengono in considerazione i doveri che la P.A. ha nei confronti della generalità dei cittadini - e, quindi, anche dei dipendenti, come persone - in virtù della clausola generale del "neminem laedere".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2909

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)