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Sez. 2, Sentenza n. 10052 del 30/01/2015 Ud. (dep. 10/03/2015) Rv. 263158 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Aumenti di pena per la continuazione - Omessa specificazione nella sentenza di primo grado - Riferimento alla pena complessiva - Legittimità.
Stato
decisa il 2015-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263158-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata esclusivamente dall'imputato non riguarda soltanto l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, tra cui anche l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione. (In motivazione la Corte ha precisato che ove tale aumento non sia stato specificato dal giudice di primo grado, non può che farsi riferimento per verificare il rispetto del divieto di "reformatio in peius" alla pena indicata nel suo complesso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)