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Sez. 2, Sentenza n. 45973 del 18/10/2013 Ud. (dep. 15/11/2013) Rv. 257522 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Riferimento alla sola pena complessiva - Esclusione - Aumenti e diminuzioni apportati alla pena base e aumenti per la continuazione - Rilevanza - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257522-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, fra cui vanno ricompresi sia gli aumenti e le diminuzioni apportati alla pena-base per le circostanze, che l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)