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Sez. 1, Sentenza n. 7407 del 20/04/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154776 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - CONCORSO CON ALTRI BENEFICI O CON ALTRE CAUSE DI PROSCIOGLIMENTO - PREGIUDIZIALITÀ - REATO ESTINTO PER INTERVENUTA AMNISTIA - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689, ART. 99 - OBBLIGO DI INTERPELLO DELLA PERSONA OFFESA PER L'EVENTUALE ESERCIZIO DEL DIRITTO DI QUERELA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI IMMEDIATA DECLARATORIA DELL'AMNISTIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154776-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - CONCORSO CON ALTRI BENEFICI O CON ALTRE CAUSE DI PROSCIOGLIMENTO - PREGIUDIZIALITÀ - REATO ESTINTO PER INTERVENUTA AMNISTIA - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689, ART. 99 - OBBLIGO DI INTERPELLO DELLA PERSONA OFFESA PER L'EVENTUALE ESERCIZIO DEL DIRITTO DI QUERELA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI IMMEDIATA DECLARATORIA DELL'AMNISTIA - SUSSISTENZA.*

L'art. 99 secondo comma legge 24 novembre 1981 n. 689 sancisce, a carico dell'organo giudiziario precedente, l'Obbligo d'informare la persona offesa della pendenza del procedimento, del titolo del reato e della necessità di proporre querela ove intenda evitare l'esaurimento della situazione giuridico processuale. Nell'ipotesi in cui il reato sia estinto per amnistia, non esiste il predetto Obbligo di informativa. La causa di improcedibilità è infatti soltanto eventuale, perché è subordinata alla condizione negativa, meramente potestativa, del mancato Esercizio del diritto di querela: il giudice ha pertanto l'Obbligo, in base all'art. 152 cod. proc. pen., della immediata declaratoria di amnistia, ossia della causa di Estinzione del reato. (Conf. Cass. S.U. 17 aprile 1982, ric. Corapi in corso di memorizzazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)