Sez. 4, Sentenza n. 1141 del 29/10/1984 Ud. (dep. 05/02/1985) Rv. 167676 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - ESERCIZIO DEL DIRITTO - CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE - DIFETTO - CARENZA DELL'AZIONE PENALE - EFFETTI - APPLICAZIONE DI UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - PREGIUDIZIALITÀ DELLA CAUSA DI PROCEDIBILITÀ O DI PROSEGUIBILITÀ - CONDIZIONI.*
AZIONE PENALE - QUERELA - ESERCIZIO DEL DIRITTO - CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE - DIFETTO - CARENZA DELL'AZIONE PENALE - EFFETTI - APPLICAZIONE DI UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - PREGIUDIZIALITÀ DELLA CAUSA DI PROCEDIBILITÀ O DI PROSEGUIBILITÀ - CONDIZIONI.*
La pretesa punitiva, espressasi con l'Esercizio del diritto di querela, non può avere ingresso o essere proseguita qualora facciano difetto le condizioni stabilite dalla legge. Ne consegue che in un procedimento, prima della questione relativa all'applicazione di una causa estintiva del reato, va esaminata quella relativa alla procedibilità o proseguibilità dell'Azione penale, solo qualora siano contemporaneamente sussistenti e una causa di Estinzione del reato e una causa di impromovibilità o improseguibilità dell'Azione penale, tra cui è da comprendersi quella prevista dall'art. 99, secondo comma legge n. 689 del 1981. Nel caso in cui tale coesistenza non sia attuale, ma solo potenziale, vige il principio dell'immediata declaratoria posta dall'art. 152 cod. proc. pen. secondo cui l'amnistia toglie al giudice il potere di esaminare e di decidere ogni altra questione relativa all'Azione penale se tale esame non sia assolutamente necessario per l'applicazione del beneficio, salva la ipotesi della sussistenza di estremi per l'assoluzione nel merito ai sensi del secondo comma dell'indicato art. 152. (prima della legge del 1981, sulla prima parte della massima: sez. Unite C.C. 9 maggio 1964, pirrotta, in Cass. Pen. mass. Ann. 1965, P. 80, dopo la legge del 1981: V mass n. 154076 - Sezioni Unite - mass n 154383 - Sezioni Unite; mass n 154379 - Sezioni Unite; mass n 154776; mass n 155586; mass n 156048; mass n 156585; mass n 157401).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 99 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)