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Sez. 1, Sentenza n. 31046 del 20/10/2020 Cc. (dep. 06/11/2020) Rv. 279993 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Visto di controllo e limitazione della corrispondenza disposto ai sensi dell’art. 18-ter, commi 1 e 3, ord. pen. - Atto di materiale trattenimento di una missiva a tale detenuto diretta per la sottoposizione della stessa alla valutazione dell’autorità giudiziaria - Reclamabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279993-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di controllo della corrispondenza nei confronti di un detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., non è immediatamente reclamabile l'atto materiale di trattenimento di una missiva al medesimo diretta compiuto dalla direzione dell'istituto di pena ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, al fine di dare esecuzione al provvedimento con cui l'autorità giudiziaria abbia disposto il visto di controllo e la limitazione della corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter, commi 1 e 3, ord. pen., atteso che il predetto atto ha natura meramente provvisoria e funzionale a sottoporre la missiva alla valutazione di tale autorità, unica competente a decidere in ordine alla sua consegna al destinatario, con la conseguenza che soltanto avverso il provvedimento di essa, in quanto destinato a sostituire l'operato dell'autorità amministrativa, può essere proposto reclamo.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)