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Sez. 1, Sentenza n. 15673 del 28/03/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287958-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Provvedimenti in tema di controllo della corrispondenza - Reclamo - Competenza funzionale - Violazione - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287958-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., la violazione delle norme che individuano il giudice funzionalmente competente a decidere sul reclamo avverso il provvedimento che abbia disposto limitazioni o controlli sulla corrispondenza del detenuto è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità. (Fattispecie relativa a provvedimento di trattenimento della corrispondenza adottato dalla corte d'appello, quale "giudice che procede" ex artt. 18 ter, comma 3, lett. b), ord. pen. e 279 cod. proc. pen., il cui reclamo era stato deciso dalla stessa corte d'appello, e non dal tribunale, come invece previsto dall'art. 18-ter, comma 5, ord. pen.).

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)