Sez. 5 - , Sentenza n. 26519 del 07/05/2021 Ud. (dep. 12/07/2021) Rv. 281681 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Espulsione dello straniero - Sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. n. 286 del 1998 - Proscioglimento nel merito - Preclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
La deliberazione della sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art. 13, comma 3-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per il caso di avvenuta espulsione dello straniero, preclude la pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in quanto l'esecuzione dell'ordine di espulsione è causa sopravvenuta di improcedibilità dell'azione penale che impedisce l'instaurazione del rapporto processuale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 285 art. 13 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)