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Sez. 5, Sentenza n. 30929 del 09/03/2016 Cc. (dep. 19/07/2016) Rv. 267697 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Sentenza di non luogo a procedere nel caso di avvenuta espulsione dello straniero - Previo esercizio dell'azione penale - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Rigetto della richiesta di emissione della sentenza di non luogo a procedere - Abnormità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267697-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

La sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art. 13, comma terzo quater, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per il caso di avvenuta espulsione dello straniero, può essere pronunciata anche quando non vi sia stato esercizio dell'azione penale. (In motivazione la Corte ha precisato che è abnorme il provvedimento con cui il giudice rigetti, in tal caso, la richiesta di emissione della sentenza di non luogo a procedere).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)