Sez. 3, Ordinanza n. 33130 del 18/12/2024 (Rv. 672973-01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) | Responsabilità civile da circolazione stradale - Assicuratore e responsabile civile - Solidarietà atipica verso il danneggiato - Conseguenze - Giudicato intervenuto fra danneggiato e danneggiante - Opponibilità all’assicuratore - Esclusione. COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) - In genere.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale, assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato per "solidarietà atipica", non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all'obbligazione ex delicto per il responsabile ed all'obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicuratrice, sebbene con attribuzione ex lege al danneggiato dell'azione diretta verso l'assicuratore; ne consegue l'applicazione dell'art. 1306, comma 2, c.c., in forza del quale il giudicato intervenuto fra danneggiato e danneggiante non può essere fatto valere contro il terzo assicuratore, a meno che questi manifesti la volontà di avvalersene.
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1306, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 289
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)