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Sez. 3, Sentenza n. 4202 del 30/11/1995 Cc. (dep. 13/01/1996) Rv. 203283 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (Ordinamento Penitenziario) | Misure alternative alla detenzione - Istanza di affidamento in prova al servizio sociale - Imputato in stato di custodia cautelare - Concedibilità della sospensione della esecuzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203283-01

Istituti di prevenzione e di pena (Ordinamento Penitenziario)

Nel caso di istanza di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47, quarto comma, legge 26 luglio 1975 n. 354, la sospensione dell'esecuzione della pena può concedersi solo allo imputato in libertà per il reato in relazione al quale è intervenuta la condanna, e non anche all'imputato in stato di custodia cautelare - In tale ultima ipotesi, infatti, l'ordine di esecuzione di pena sancisce soltanto il mutamento della condizione personale da detenuto in attesa di giudizio a detenuto in espiazione di pena.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)