Sez. 3, Sentenza n. 53158 del 02/07/2014 Cc. (dep. 22/12/2014) Rv. 261596 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di omesso versamento di IVA - Responsabilità dell'autore della dichiarazione non obbligato al versamento al momento della scadenza - Condizioni - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Non risponde del reato di omesso versamento di IVA, chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell'imposta nel termine previsto dall'art. 10 ter D.Lgs. n. 74 del 2000, salvo che il pubblico ministero non dimostri che il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all'omissione del versamento (ad esempio, dismettendo artatamente la carica di amministratore della persona giuridica soggetto IVA) ovvero abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, da valutarsi a norma dell'art. 110 cod. pen., all'omissione della persona obbligata, al momento della scadenza, al versamento dell'imposta dichiarata. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza di conferma di provvedimento di sequestro preventivo per il reato di omesso versamento di IVA, evidenziando la necessità di verificare se il comportamento dell'amministratore di fatto di una società dichiarata fallita prima della scadenza dell'obbligo fiscale fosse stato finalizzato alla evasione dell'imposta attraverso una strumentale dichiarazione di fallimento).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)