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Sez. 3, Sentenza n. 12248 del 22/01/2014 Cc. (dep. 14/03/2014) Rv. 259808 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato omesso versamento di IVA - Responsabilità dell'autore della dichiarazione non obbligato al versamento al momento della scadenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259808-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Non risponde del reato di omesso versamento di IVA, chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell'imposta nel termine previsto dall'art. 10 ter D.Lgs. n. 74 del 2000, salvo che il pubblico ministero non dimostri che il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all'omissione del versamento (ad esempio, dismettendo artatamente la carica di amministratore della persona giuridica soggetto IVA) ovvero abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, da valutarsi a norma dell'art. 110 cod. pen., all'omissione della persona obbligata, al momento della scadenza, al versamento dell'imposta dichiarata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)