Sez. 2, Sentenza n. 2543 del 15/07/1968 (Rv. 334994 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DIFETTI DI COSTRUZIONE - NOZIONE - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - DIFETTI CHE NE RIDUCONO SENSIBILMENTE L'EFFICIENZA E LA DURATA - OPERATIVITA DELLA GARANZIA.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DIFETTI DI COSTRUZIONE - NOZIONE - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - DIFETTI CHE NE RIDUCONO SENSIBILMENTE L'EFFICIENZA E LA DURATA - OPERATIVITA DELLA GARANZIA.*
La speciale garanzia posta a carico dell'appaltatore dall'art 1669 cod civ non riguarda solamente la rovina od il pericolo di rovina, ma anche i difetti di costruzione, per la sussistenza dei quali non e affatto necessario che si producano fenomeni tali da influire sulla stabilita attuale della costruzione, giacche in tal caso quest'ultima ipotesi verrebbe ad identificarsi con le altre previste dalla medesima norma, ma e sufficiente una qualsiasi alterazione rispetto allo stato naturale della costruzione che influisca sulla sua conservazione e sulla sua durata. E, se e vero che la garanzia legale non assiste il committente rispetto a minime ed insignificanti disgregazioni delle strutture non essenziali dell'edificio, e pur vero che essa deve ritenersi operante qualora in un impianto incorporato nell'edificio, e quindi facente parte integrante dello stesso, come l'impianto centrale di riscaldamento, si riscontrino difetti tali da ridurne sensibilmente l'efficienza e la durata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)