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Sez. 3, Sentenza n. 2452 del 20/11/1970 (Rv. 348717 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTO DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DIFETTO DI COSTRUZIONE - NOZIONE - NECESSITA DELLA DIMINUZIONE DELLA STABILITA DELL'EDIFICIO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348717-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTO DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DIFETTO DI COSTRUZIONE - NOZIONE - NECESSITA DELLA DIMINUZIONE DELLA STABILITA DELL'EDIFICIO - INSUSSISTENZA.*

La speciale garanzia posta a carico dell'appaltatore dall'art 1669 cod civ non riguarda solamente la rovina o il pericolo di rovina, ma anche i difetti di costruzione, per la sussistenza dei quali non e affatto necessario che si producano fenomeni tali da influire sulla stabilita attuale della costruzione, giacche in tal caso quest'ultima ipotesi verrebbe ad identificarsi con le altre previste dalla medesima norma ma e sufficiente una qualsiasi alterazione rispetto allo stato naturale della costruzione che influisca sulla sua conservazione e sulla sua durata. E se e vero che la garanzia legale non assiste il committente rispetto a minime ed insignificanti disgregazioni delle strutture non essenziali dell'edificio, e pur vero che essa deve ritenersi operante qualora i difetti siano tali da ridurre sensibilmente e la efficienza e la durata dello stesso edificio ovvero creino una grave situazione di pericolo. (Conf 2543'68, mass n 334994).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)