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Sez. 1, Sentenza n. 2005 del 25/11/1983 Cc. (dep. 14/12/1983) Rv. 161738 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - PROVVEDIMENTI CAMERALI - DESTINATARIO DELL'AVVISO - DIFENSORE NOMINATO NELLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - OBBLIGO DI NOTIFICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161738-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - PROVVEDIMENTI CAMERALI - DESTINATARIO DELL'AVVISO - DIFENSORE NOMINATO NELLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - OBBLIGO DI NOTIFICA - ESCLUSIONE.*

L'avviso di deposito del decreto concernente l'applicazione di misure di prevenzione di pubblica sicurezza deve essere notificato - così come tutti i provvedimenti adottati in camera di consiglio - esclusivamente al difensore, di fiducia o di ufficio, che tale risulta essere nel momento in cui deve provvedersi alla notificazione. Detto avviso non compete, quindi, al diverso difensore designato nella dichiarazione di impugnazione. (Conf mass n 135058).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 com. 3, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)