Sez. L, Sentenza n. 3215 del 06/06/1979 (Rv. 399584 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGATORIETA - INSUSSISTENZA - CAUSE IN TEMA DI INVALIDITA PENSIONABILE - ESTENSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGATORIETA - INSUSSISTENZA - CAUSE IN TEMA DI INVALIDITA PENSIONABILE - ESTENSIONE.*
Dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, la nomina di un consulente tecnico in grado di appello, nelle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie e sempre facoltativa, ai sensi degli art 441 e 442 cod proc civ. tale principio e applicabile anche nelle cause in tema di invalidita pensionabile, in quanto non e incompatibile con il dovere del giudice di valutare gli aggravamenti di malattia e le infermita sopravvenute nel corso del giudizio, a norma dell'art 149 disp att cod proc civ, non traducendosi questo dovere nell'Obbligo di accertare di ufficio la sopravvenienza di quei fatti, in difetto di specifiche deduzioni degli interessati. (Conf 4064/76, mass n 382731).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)