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Sez. 6, Sentenza n. 5970 del 23/01/1997 Ud. (dep. 19/06/1997) Rv. 208306 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti - Elemento psicologico - Coscienza e volontà di partecipare stabilmente al programma delittuoso - Responsabilità accertata con riferimento ad un singolo episodio di importazione - Prova rigorosa del dolo con riferimento al reato associativo - Necessità.
Stato
decisa il 1997-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208306-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente. Quando la condotta si esaurisca nella partecipazione ad un solo episodio criminoso, non è esclusa la responsabilità per il reato associativo, ma la prova della volontà di partecipare alla associazione deve essere particolarmente puntuale e rigorosa. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha rinviato gli atti alla corte d'appello per una più approfondita valutazione della sussistenza dell'elemento psicologico in una ipotesi in cui era stata contestata l'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti ad un soggetto in correlazione alla partecipazione diretta ad un singolo episodio di importazione di sostanza stupefacente dall'estero).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)