Sez. U, Sentenza n. 615 del 01/09/1999 (Rv. 529552 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Domanda di pagamento di prestazione d'opera professionale - Rapporto con ente pubblico in regime di diritto privato - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Il giudizio avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere il pagamento di una prestazione d'opera professionale commessa da un ente pubblico, in regime di diritto privato, ad un prestatore d'opera non dipendente dall'ente medesimo esula dall'ambito del pubblico impiego, difettando il requisito della subordinazione, e configura un rapporto di prestazione d'opera professionale, dal quale scaturiscono posizioni di diritto soggettivo, la cui cognizione appartiene al giudice ordinario sulla base del cosiddetto "petitum" sostanziale, prescindendo peraltro, ai fini della giurisdizione, dalla verifica di merito circa la sussistenza effettiva dei presupposti di fatto del diritto azionato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)