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Sez. U, Sentenza n. 2643 del 10/03/1998 (Rv. 513542 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Criterio della cosiddetta prospettazione della domanda - Inapplicabilità - Valutazione degli elementi di fatto addotti dalla parte ricorrente - Necessità - Fattispecie relativa ad una dipendente, con incarico annuale, di un centro linguistico di un ateneo.
Stato
decisa il 1998-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513542-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Anche allorché sia dedotta in giudizio la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con un ente pubblico non economico la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo vanno determinate non già in base al criterio della cosiddetta prospettazione della domanda (ossia in base alla qualificazione giuridica soggettiva che il ricorrente dà al rapporto come privatistico o pubblicistico), bensì sulla base del cosiddetto "petitum sostanziale", nel senso che, ai fini del riparto della giurisdizione, occorre tener conto degli elementi di fatto che siano stati addotti dalla parte stessa quali connotati identificativi del rapporto dedotto in giudizio, prescindendo peraltro, ai fini della giurisdizione, dalla verifica di merito circa la sussistenza effettiva degli elementi circostanziali medesimi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che fosse devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione della controversia proposta da una dipendente, con incarico annuale, di un centro linguistico di un ateneo, diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)