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Sez. 3, Sentenza n. 3443 del 21/06/1979 (Rv. 399861 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - OGGETTO - SU FATTI ILLECITI - FATTO ILLECITO CIVILE - INCLUSIONE - FATTO ILLECITO NON ATTRIBUITO DIRETTAMENTE AL GIURANTE MA ALLA CONTROPARTE CON CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL FATTO MEDESIMO AL GIURANTE PER CONNESSIONE, INTERDIPENDENZA O CONSEGUENZIALITA CAUSALE TRA I DUE FATTI - GIURAMENTO RELATIVO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399861-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - OGGETTO - SU FATTI ILLECITI - FATTO ILLECITO CIVILE - INCLUSIONE - FATTO ILLECITO NON ATTRIBUITO DIRETTAMENTE AL GIURANTE MA ALLA CONTROPARTE CON CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL FATTO MEDESIMO AL GIURANTE PER CONNESSIONE, INTERDIPENDENZA O CONSEGUENZIALITA CAUSALE TRA I DUE FATTI - GIURAMENTO RELATIVO - INAMMISSIBILITA.*

Il divieto posto dall'art 2739 cod civ di giurare sopra un fatto illecito, si riferisce non solo a qualsiasi fatto illecito penale, ma anche al fatto illecito civile, cioe a qualsiasi Azione od omissione che sia contraria a norme imperative, tra le quali rientrano quelle che disciplinano la circolazione dei veicoli, ispirate alla necessita di ordine pubblico, di tutelare l'incolumita della persona. Tale divieto si riferisce, inoltre, non soltanto al fatto illecito attribuito direttamente al giurante, ma altresi a qualsiasi fatto attribuito alla controparte, dal cui accertamento deriverebbe automaticamente l'attribuzione di un fatto illecito al giurante, essendovi connessione, interdipendenza o conseguenzialita causale tra i due fatti e cio perche, anche in tali ipotesi, dall'esito del giuramento, scaturirebbero le stesse implicazioni che il legislatore ha inteso scongiurare con la previsione del divieto. (V 5218/77, mass n 388857).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2739

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)