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Sez. L, Sentenza n. 2418 del 07/03/1987 (Rv. 451587 - 01)

PROVE CIVILI - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO - SU FATTI ILLECITI - DIVIETO - SULLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ REMUNERATA DURANTE IL PERIODO DI INTERVENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451587-01

PROVE CIVILI - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO - SU FATTI ILLECITI - DIVIETO - SULLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ REMUNERATA DURANTE IL PERIODO DI INTERVENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - ESCLUSIONE.*

Il limite di ammissibilità del giuramento decisorio, che non può essere deferito sopra un fatto illecito, deve essere inteso nel senso che esso si riferisce non solo all'illecito penale, ma comprende anche ogni Azione contraria all'ordine pubblico, al buon costume od a norme imperative, come quella dell'art. 3 d.l. legge 9 novembre 1945 n. 788 che vieta lo svolgimento di attività remunerata durante il periodo di intervento della cassa integrazione guadagni. (Conf 5218/79, mass n 399861, sulla prima parte; (Conf 5218/77, mass n 388857, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2739, Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)